La corretta verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione è subordinata alla seguente procedura in vigore:
PRIMO STEP
DENUNCIA DELL'IMPIANTO
Impianti di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
L'Installatore realizza l'impianto e rilascia al Datore Di Lavoro la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08, che ha valore di omologazione.
Il Datore Di Lavoro può iniziare l'attività lavorativa inviando entro trenta giorni una copia della dichiarazione di conformità all'ufficio INAIL competente e all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
Impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione
La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
SECONDO STEP
VERIFICHE PERIODICHE
Il Datore Di Lavoro, oltre alla regolare manutenzione dell'attrezzatura, ha l'obbligo di richiedere le verifiche periodiche degli impianti di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.
TERZO STEP
VERIFICHE STRAORDINARIE
L'art. 7 comma 2 del D.P.R. 462/2001 sancisce l'obbligo di effettuare verifiche straordinarie in caso di:
- Esito negativo della verifica periodica;
- Su richiesta del Datore Di Lavoro;
- Modifiche sostanziali dell'impianto*.
*Cosa significa modifiche sostanziali dell'impianto elettrico?
Ai fini della individuazione delle modifiche sostanziali degli impianti, per i quali sia necessario richiedere la verifica straordinaria, il datore di lavoro può fare riferimento ai
criteri indicati nella Circolare ISPESL 24 ottobre 1994, n. 12988. Si intendono per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra "quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna.
Sono esempi di modifica sostanziale di un impianto elettrico:
- le variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da 400V a 600V);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di II categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse;
- cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione normativa (es. magazzino di vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).
Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece esempi di modifiche sostanziali:
- una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite;
- una variazione della categoria dell'impianto.
Per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, il Ministero delle Attività Produttive con lettera prot. 826106 del 16/03/04 ha espresso il parere che non si debba procedere ad un nuova omologazione dopo la messa in esercizio degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione in caso di trasformazione o di ampliamento di un impianto esistente. Conseguentemente, le suddette tipologie di opere sono soggette a verifica straordinaria da parte dell'ASL/ARPA territorialmente competenti o di organismo autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex Attività Produttive).