PRIMO STEP
MESSA IN SERVIZIO
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, prima dell'utilizzo degli impianti, ne deve comunicare al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto, la messa in servizio, entro 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore.
La comunicazione deve contenere:
- l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.17;
- la copia della dichiarazione di conformità;
- l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
- l'indicazione di un Organismo Notificato, come IPI, incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1.
L'ufficio competente del Comune assegna all'impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante
dandone contestualmente notizia ad IPI per effettuare le Verifiche Periodiche.
SECONDO STEP
VERIFICHE PERIODICHE
Trascorsi due anni dalla comunicazione di messa in servizio, deve essere effettuata la
prima delle verifiche periodiche che si ripeterà
ogni 2 anni per tutta la vita dell'impianto; il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante deve accertarsi che durante l'esecuzione della verifica periodica l'impianto sia accompagnato dalla relativa documentazione tecnica, della comunicazione con cui il Comune ha assegnato la matricola, e nel caso di verifica successiva alla prima il verbale della verifica periodica precedente.
TERZO STEP
VERIFICHE STRAORDINARIE
Il D.P.R. 162/99 Art. 14, stabilisce l'obbligo di effettuare una verifica straordinaria in caso di:
- Modifiche sostanziali all'impianto ascensore non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione cioè riguardanti il cambiamento della velocità, il cambiamento della portata, il cambiamento della corsa, il cambiamento del tipo di azionamento quali quello elettrico o idraulico, la sostituzione del macchinario, del quadro elettrico, della cabina con la sua intelaiatura; del gruppo cilindro pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali (art. 2 comma 1 lettera cc );
- Esito negativo di precedente Verifica Periodica;
- Incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio.